Regolamento

Regolamento Baratto Fonte Nuova Art. 1 - Finalità L'associazione no-profit Baratto Fonte Nuova, vuole diffondere il recupero, il riutilizzo e il riciclo di capi di abbigliamento e accessori da 0 a 16 anni che, pur essendo in ottimo stato, non servono più e invece di essere buttati si possono scambiare con qualcos'altro di più necessario. Si tratta di tutti prodotti di poco conto e valore, ai sensi dell'articolo 115 del TULPS  e successive modifiche. Art. 2 - Partecipazione e associazione La partecipazione all'associazione del baratto prevede la sottoscrizione di una tessera, mediante versamento di una quota annuale. A questo scopo occorre fornire le proprie generalità, i propri recapiti telefonici e un documento di riconoscimento. Art. 3 - Trattamento dei dati I dati sono conservati in modalità elettronica con l'apposito servizio cloud fornito gratuitamente da Likella, la protezione della privacy e relative regole sono descritte all'indirizzo : http://about.likella.com/ita/Likella/Privacy Art. 4 - Condizioni Nell'associazione del baratto non è ammesso vendere e comprare, trattandosi di oggetti usati e scambiati tra privati, non si tratta di vendita di tipo commerciale. Tutti i capi e/o accessori vengono selezionati, lavati, igienizzati, stirati, confezionati, etichettati, organizzati ed esposti al fine di avere la miglior visibilità da parte degli associati. Tutto il materiale da barattare deve essere in ottimo stato e di ottima qualità e deve rientrare tra la categoria di abbigliamento e/o accessori, giocattoli e oggettistica in generale per bambini/ragazzi da 0 a 16 anni; la selezione è effettuata dai responsabili dell'associazione, che possono non accettare quei beni che, a loro insindacabile giudizio, non risultano essere in buono stato e riutilizzabili o comunque non consoni alle condizioni dell'associazione. Il cedente è tenuto a dichiarare che il materiale fornito è di sua proprietà, sottoscrivendo un apposito modulo predisposto dall'associazione, sollevando in tale modo l'associazione da ogni tipo di responsabilità in caso di provenienza illecita. Ad ogni oggetto ritenuto valido verrà assegnato un valore in "fiorini" e il totale dei fiorini acquisiti sarà caricato sulla tessera dell'associato, che potrà utilizzarli per entrare in possesso di altri oggetti di valore equivalente. Art. 5 - Criteri di attribuzione del valore degli oggetti Il valore dei beni da barattare viene attribuito dall'incaricato dell'associazione. Il valore è espresso tramite moneta di scambio ( ......) ed il valore attribuito in tale modo dall'incaricato è insindacabile. Il valore in moneta di scambio sarà attribuito proporzionalmente al valore economico di mercato del bene stesso. Al cedente dei beni verrà caricato sulla propria tessera di partecipazione il valore in moneta di scambio corrispondente al valore attribuito agli oggetti, in base alla seguente tabella : ( tabella da inserire) Art. 6 - Modalità del baratto Il responsabile dell'associazione attribuisce ai beni lo stesso valore riconosciuto al cedente e riconosce un valore in euro a fronte del servizio di selezione, sanificazione, confezionamento, esposizione e organizzazione, determinato da una percentuale applicata sul valore assegnato all'oggetto. Ogni transazione viene registrata dal responsabile del mercatino utilizzando i dati del cedente e dell'oggetto barattato. A discrezione dell'associazione potranno essere previste opportunità di aumentare il valore della moneta di scambio in caso di situazioni particolari. CONSEGNANDO IL MATERIALE ALL'ASSOCIAZIONE SI ACCETTA IN TOTO IL PRESENTE REGOLAMENTO.